L’Associazione “Associazione Genitori Scuole di Galliate e successivamente all’avvenuta iscrizione al RUNS anche Associazione Genitori Scuole di Galliate Associazione di Promozione Sociale ed Ente del Terzo Settore” è:
- un Ente senza personalità giuridica ai sensi dell’art.36 e seguenti del codice civile ed è un Ente non commerciale, senza fini di lucro, in ottemperanza con i disposti normativi di cui al agli artt. 76 e 87 della Costituzione, al D.lgs. 460/97, della legge 383/2000 per quanto efficaci ed applicabili ed ai sensi del D.lgs. n° 117 del 03.07.2017 per quanto efficace ed applicabile e nello specifico agli artt. 35,36 e 85 loro successive integrazioni modificazioni e relativi decreti attuativi, delle leggi e regolamenti regionali che ne danno o ne daranno attuazione e nel rispetto delle ulteriori norme vigenti in materia;
- una organizzazione democratica di persone, apartitica e non confessionale che sorge per volontà di cittadini, i quali condividendo i principi di una corretta etica del rapporto sociale ed aggregativo, integrano in comune la propria personalità, promuovono tutte quelle attività culturali ed artistiche, nel campo della promozione sociale e/o assistenziale, turistiche, ricreative e di formazione extrascolastica della persona che ritengono utili alla costituzione di una società fondata sul pluralismo e sulla gestione sociale di tutte le istanze dell’educazione permanente, valorizzando il volontariato e la cultura della solidarietà. Al centro di tutto stanno la promozione della persona e i suoi valori, cui tutte le varie attività devono conformarsi;
- un ente che opera mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritto nel registro unico nazionale del T erzo Settore
Capitolo I – Definizione e Finalità dell’Ente
Articolo 1 – Denominazione, sede e durata
- È costituita un’Associazione/Ente del Terzo Settore – culturale e di promozione sociale denominata “Associazione Genitori Scuole di Galliate Associazione di Promozione Sociale ed Ente del Terzo Settore” e più brevemente ” Associazione Genitori Scuole di Galliate – A.P.S./e.t.s.” qui di seguito anche definita come “Associazione”. Poiché la qualificazione giuridica di APS (Promozione sociale) ed Ente del Terzo settore discendono tra l’altro, dall’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore, e l’acronimo APS/ETS, anche se previsto nella denominazione sociale, non sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sino al perfezionamento della procedura di iscrizione al competente RUNTS.
- L’Associazione ha sede in Galliate (NO).
- Nell’ambito del Comune la sede potrà essere trasferita senza la delibera straordinaria che diversamente dovrà essere adottata nel caso di trasferimento della sede al di fuori del Comune sopra indicato.
- Esclusivamente ai fini dell’identificazione temporanea per l’iscrizione nei pubblici Uffici si identifica l’indirizzo di Galliate – Via Caduti per la Patria, n.2
- L’Associazione avrà sede operativa in Galliate – Via Caduti per la Patria, 2
- La durata dell’Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall’art. 29 del presente statuto
Articolo 2. Finalità, Oggetto delle attività esercitate
a. Finalità
L’Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che, sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall’art.118 della Costituzione, in conformità con la legg •✓,e 106/2016 ed il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni o integrazioni e relativi decreti attuativi , delle leggi e regolamenti regionali che ne danno o ne daranno attuazione e nel rispetto delle ulteriori norme vigenti in materia, L’Associazione non è una formazione o un’associazione politica, né un’associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.
L’Associazione, come previsto dall’art 4 del D.lgs. 117/2017, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. A tal fine, svolge in modo prevalente, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui al presente articolo dello statuto, in forma di produzione o scambio di beni e servizi.
b. Oggetto dell’attività esercitata
L’Associazione esercita e organizza le seguenti attività, secondo quanto previsto dal corrente articolo del presente statuto:
- Attività di interesse generale;
- Attività secondarie e strumentali all’attività istituzionale di interesse generale;
- Attività di raccolta fondi
I. Attività di Interesse Generale
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente attività di interesse generale secondo quanto previsto dall’art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:
Gestione dell’attività propria
- servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- comunicazione a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale di stranieri;
- beneficenza, sostegno a distanza, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili;
Per le attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopra descritte l’Associazione procederà a:
- concorrere all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale e sociale dei giovani o delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale dei giovani delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola primaria e secondaria;
- analizzare i bisogni educativi presenti nel territorio; elaborare progetti mirati d’intervento rivolti all’educazione dei bambini, anche stranieri a rischio di emarginazione sociale per un loro reinserimento;
- informare e sensibilizzare il territorio sulle problematiche sociali, attivare progetti finalizzati alla migliore formazione giovanile, il tutto anche mediante un’azione di collegamento con i servizi, educativi e scolastici.
- accogliere presso la propria struttura studenti che faranno richiesta per l’attuazione di progetti di cui nuova alternanza scuola-lavoro è disciplinata dai commi 33 ai commi 43 della legge 107/2015 (Alternanza scuola-lavoro) applicando così il disposto di cui agli artt. 55 e 56 della legge 117/2017 e al fine di realizzare una modalità didattica innovativa, che attraverso l’esperienza pratica che aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini di studentesse e studenti, ad arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di studio e, in futuro di lavoro, grazie a progetti in linea con il loro piano di studi in linea con il principio della scuola aperta.
- elaborare e promuovere progetti d’intervento sia scolastico che extrascolastico specificatamente rivolti ai bambini frequentanti le scuole di ogni ordine e grado del comune di Galliate, provvedendo alla loro formazione civile e nel rispetto delle diverse culture sempre più presenti nel territorio, ma con particolare attenzione ai valori fondanti della nostra civiltà;
- organizzare e gestire strutture e servizi per attività specificatamente rivolte ai minori ed alle loro famiglie;
- promuovere e gestire attività ricreative e educative per il tempo libero rivolte ai soggetti di cui sopra;
- per il raggiungimento delle attività civiche e socialmente rilevanti, sostenere la promozione, la formazione in genere e l’attività didattica con le di cui ai punti precedenti realizzando ogni iniziativa utile a propagandare e diffondere le discipline la cultura della socializzazione mediante la partecipazione e l’organizzazione di manifestazioni, iniziative e lo svolgimento di ogni altra attività complementare atta ad incrementare l’educazione culturale e morale, per diffondere lo spirito associativo ed aggregativo anche al fine di contribuire alla elevazione civica e sociale degli associati;
- analizzare i bisogni educativi presenti nel territorio; elaborare progetti mirati d’intervento rivolti ai bambini e ragazzi frequentanti le scuole di Galliate di ogni ordine e grado;
- elaborare e promuovere progetti d’intervento sia scolastico che extrascolastico rivolti ai bambini e ragazzi frequentanti le scuole di Galliate di ogni ordine e grado.
- promuovere e gestire attività ricreative ed educative per il tempo libero rivolte ai soggetti di cui sopra;
In particolare, l’Associazione potrà:
- realizzare e/o promuovere spettacoli, convegni, conferenze, dibattiti, proiezioni di film, documentari attività culturali-formative-educative
- sostenere iniziative educative, promuovendo ed organizzando seminari e corsi per giovani e ragazzi adulti anziani;
- collaborare con persone, gruppi, enti pubblici e privati, enti locali e istituti universitari per lo svolgimento dei suddetti indirizzi operativi.
L’associazione nel perseguimento del suo oggetto può inoltre:
- richiedere finanziamenti e contributi, nonché stipulare convenzioni e/o accordi con Enti pubblici e privati.
- svolgere ogni altra attività connessa all’oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, con particolare riferimento alla possibilità di editare e/o redigere e/o vendere libri, pubblicazioni di atti di convegni, di seminari nonché degli studi e delle ricerche compiute che per la loro natura o contenuto siano in qual modo attinenti o riferibili al perseguimento del proprio scopo sociale.
Potrà inoltre compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, commerciale e finanziaria, ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell’oggetto sociale o comunque sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo in quanto integrative delle stesse.
Il. Attività Strumentali e Secondarie
Per raggiungere le finalità di cui alla parte a) del presente articolo l’Associazione, in via strumentale e/o secondaria rispetto all’attività principale (tenute altresì presenti le limitazioni imposte dall’art 6 del Dlgs 117/2017 e sue integrazioni e/o decreti attuativi) di cui sopra, potrà:
- produrre, divulgare e promuovere testi e rappresentazioni musicali, di teatro, monologhi, concerti, letture di testi e di poesie, performance, cinema, video, creazioni multimediali ed arti musicali, figurative e letterarie;
- partecipare con altre associazioni del Terzo Settore trasferendo temporaneamente alle stesse, anche a titolo oneroso, strumentalità o conoscenze gestionali/organizzative
- istituire e gestire anche con altri Enti del terzo Settore corsi di formazione, rivolti ai tecnici e agli operatori, teorici e pratici a tutti i livelli organizzando servizi per scuole di ogni grado, nonché corsi scolastici e prescolastici, per docenti, studenti, lavoratori, ecc;
- svolgere corsi di aggiornamento e di perfezionamento culturale e professionale;
- acquistare beni mobili e immobili;
- organizzare gruppi di lavoro, anche a livello scientifico, su temi artistici e teatrali nei loro aspetti politici, economici, religiosi, educativi e culturali in genere;
- predisporre centri di documentazione, a servizio degli associati e dei cittadini, nonché formare un efficiente servizio di pubblica lettura per tutti coloro che sono interessati ad attività di studi e ricerca;
- provvedere all’acquisto e alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, materiale vario di interesse culturale a beneficio degli associati e di tutti gli interessati;
- svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre d’arte, seminari e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi culturali in ambito regionale, nazionale ed estero.
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari, la fornitura di servizi nell’ambito dei propri scopi istituzionali;
- favorire la nascita; di enti e gruppi, che anche per singoli settori si propongono scopi analoghi al proprio, favorendo la loro attività, collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti ed anche favorendo la loro adesione all’Associazione.
L’Associazione potrà effettuare, sempre e solo in modo strettamente complementare all’attività di interesse generale, la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall’art. 70 del decreto legislativo 117/2017.
III. Attività di raccolta Fondi
Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art.6 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva. L’attività di raccolta fondi viene meglio descritta e disciplinata nel successivo Capitolo IV all’art. 26 del presente Statuto. Comunque può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, 14 in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.
Articolo 3 – Gestione delle Attività Organizzate
- Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati
- L’Associazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali quali, ad esempio, Comune, Provincia o Regione, nonché da enti nazionali ed internazionali offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività. L’associazione porrà in essere tutte le iniziative e le attività ritenute confacenti e strumentali al raggiungimento degli scopi suddetti nel rispetto delle leggi vigenti con particolare riferimento al D.lgs. 117/2017 e potrà aderire a Reti Associative anche Nazionali delle quali vengono recepiti lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni adottate dai relativi Organi, nel rispetto delle clausole ivi contenute e delle disposizioni vigenti in materia
Capitolo II – I Soci dell’Ente
Articolo 4 – I soci
- Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutte le persone fisiche, uomini e donne, che accettano gli articoli dello Statuto e del Regolamento interno (se eventualmente istituito), che condividano gli scopi dell’Associazione, che ne usufruiscano delle attività e che si impegnino a dedicare, quali volontari, una parte del loro tempo per il raggiungimento delle finalità stesse.
- Possono eventualmente essere ammessi a far parte dell’Associazione anche altri soggetti purché ammesso dal dettato normativo e comunque nei limiti e con le modalità previste dal D. Lgs 11 7/2017 e sue integrazioni o modificazioni.
- L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.
- L’istanza di ammissione all’Associazione deve essere presentata con domanda scritta del richiedente, nel caso di minore, di un genitore o da chi ne esercita la patria potestà; nella domanda il richiedente dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge vigenti (L. 196/03 e del Regolamento UE 679/2016) tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del socio.
- La deliberazione favorevole è comunicata all’interessato secondo le modalità ritenute opportune da parte del Consiglio Direttivo ed annotata nel libro degli associati.
- In caso di provvedimento di diniego lo stesso va motivato entro 60 giorni e deve essere comunicato all’interessato entro 15 giorni dalla sua adozione.
- Contro ogni provvedimento di rigetto della domanda di adesione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, nel quale chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea o un altro organo, eletto dalla medesima, che dovrà deliberare sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua loro prossima successiva convocazione.
- Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’Associazione.
- All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo e comunicata in sede di bilancio dell’Assemblea ordinaria, nel rispetto dello Statuto e degli eventuali regolamenti emanati.
- I soci hanno diritto a frequentare i locali dell’Associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in Assemblea i soli soci aderenti all’Associazione da almeno tre mesi, maggiorenni e che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.
- L’appartenenza è annuale, quindi va riconfermata all’inizio di ogni anno sociale mediante il versamento della quota di adesione al sodalizio. Non è ammessa la figura del socio temporaneo e la quota associativa è intrasmissibile sia per atto tra vivi, a qualsiasi titolo, sia a causa di morte.
- Sono identificate tre tipologie principali di soci:
- Soci ordinari: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all’iscrizione e al pagamento della quota sociale. Il numero dei soci ordinari è illimitato; Nel caso in cui partecipino alle attività dell’Associazione persone che non abbiano ancora raggiunto la maggiore età, la richiesta di adesione al sodalizio associativo è presentata da uno dei genitori esercenti la patria potestà che sottoscriverà la domanda di adesione e potrà partecipare alle assemblee in rappresentanza del minore.
- Soci sostenitori: i soci sostenitori sono completamente equiparati ai soci ordinari, la sola distinzione è data dalla quota associativa che può essere fino a cinque volte superiore a quella dei soci ordinari.
- Soci onorari: quelle personalità che hanno reso o rendono servizi all’Associazione o che per ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio, si ritiene che l’Associazione sia onorata di annoverarli fra i propri soci. I Soci onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota. Essi sono nominati dall’Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo e potranno partecipare alle assemblee con diritto consultivo ma non deliberativo. I servizi erogati dall’Associazione nei confronti degli stessi non godranno delle agevolazioni fiscali previste per legge.
Con riferimento alle categorie su menzionate si specifica in dettaglio la possibilità che i Soci possano prestare gratuitamente la propria opera ed in tal caso si qualificano come Soci Volontari.
- Soci volontari: il socio volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite dell’Associazione nel perseguire le finalità di cui al precedente art 2, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l’associato che eserciti gratuitamente una carica sociale o che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. L’Associazione, avvalendosi di volontari nello svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, di essi dovrà tenere un apposito registro ed è altresì obbligata ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
- I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall’iscrizione nel libro soci ovvero nei maggiori tempi definiti dal Consiglio Direttivo. L’ammontare della quota annuale e/o del contributo integrativo è stabilito dal Consiglio Direttivo e comunicati all’assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio.
- La perdita della qualifica di socio avviene in seguito a recesso/dimissioni, esclusione/radiazione, decesso, scioglimento dell’Associazione, ovvero o per morosità protratta per oltre 3 mesi dalla data di rinnovo annuale del sodalizio ovvero come meglio previsto alla successiva art 6.
Articolo 5 – Diritti dei soci
- Come già espresso e precisato al precedente punto 4 lett j) tutti i soci hanno uguali diritti ed obblighi verso l’Associazione e:
- al momento dell’ammissione: godono del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché al diritto all’elettorato passivo;
- dopo almeno tre mesi dall’iscrizione: godono del diritto dell’elettorato attivo.
- Per i Soci minorenni tali diritti verranno automaticamente acquisiti alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età e purché iscritti da almeno 3 mesi.
- Per salvaguardare i diritti dei Soci minorenni stessi nelle Assemblee la loro presenza ed il diritto di voto saranno esercitati dei Soggetti che hanno presentato l’istanza di cui al precedente art 4 lett d)
- La Associazione è quindi espressamente caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative, dalle prestazioni volontarie fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del rendiconto. Potrà in ogni caso anche erogare compensi per attività di lavoro, tenendo presente i limiti di cui all’art 33 del D.lgs. 117/2017, in base alle indicazioni prese dal Consiglio di Amministrazione purché detti importi non eccedano il limite che possa presupporre ad una distribuzione indiretta di proventi o utili.
- AI socio maggiorenne è riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno della Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art. 13.
- la qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento ove istituito.
- I soci possono aderire a più sezioni, se istituite, a seconda dell’attività che vogliono praticare
- I soci sono tenuti a versare l’eventuale contributo integrativo associativo annuo stabilito dal consiglio direttivo, che può essere differenziato per ciascuna sezione di appartenenza quando istituita. Il contributo integrativo non ha alcun effetto sulla qualifica di Socio e sui diritti di elettorato passivo o attivo dello stesso .
Articolo 6 – Decadenza dei soci
- I soci cessano di appartenere alla Associazione nei seguenti casi:
- recesso/dimissione volontaria manifestata dal Socio con atto formale ed ha effetto dalla data di iscrizione a libro Soci;
- morosità della quota associativa o del contributo integrativo:
- protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del versamento richiesto
- ovvero oltre tre mesi dalla scadenza dell’esercizio sociale precedente;
- radiazione/esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori della Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio
- scioglimento della Associazione ai sensi dell’art. 26 del presente statuto
- decesso del socio stesso.
- Il provvedimento di radiazione/esclusione di cui al precedente comma assunto dal consiglio direttivo deve essere comunicato all’interessato entro 15 giorni dalla sua adozione. Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni. Il provvedimento di espulsione assunto dal consiglio direttivo e ratificato in via definitiva dall’assemblea ordinaria nella prima riunione utile. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea ed ha effetto dalla data di iscrizione a libro Soci.
- L’associato radiato/escluso con la ratifica di delibera assembleare non può essere più ammesso.
- l’esclusione per morosità viene accertata con verbale del Consiglio Direttivo e riportata sul Libro dei Soci senza ulteriori comunicazioni al Socio inadempiente.
- I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Capitolo III – Organizzazione Amministrativa dell’Ente
Articolo 7 – Organi
- Sono organi sociali dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio Revisori dei Conti e/o Revisore Unico;
- Comitato Scientifico e Collegio dei Probiviri
- Tutte le cariche sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese regolarmente documentate.
Articolo 8 – Funzionamento dell’assemblea
- L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo della Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.
- La convocazione dell’Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria dei Soci potrà essere altresì convocata su richiesta, presentata al Consiglio Direttivo, sottoscritta da almeno il 10% dei Soci aventi il diritto di voto, in regola con il versamento della quota annuale di adesione al sodalizio. Nella richiesta dovranno essere esplicitati gli argomenti da proporre all’Ordine del Giorno. Il Consiglio Direttivo dovrà dar corso alla richiesta, così formalizzata entro e non oltre i 45 dal ricevimento della stessa.
- La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. Permangono gli obblighi e le formalità in capo al Consiglio Direttivo come sopra identificate.
- L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede della Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
- Le assemblee sono presiedute dal presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
- L’assemblea nomina un segretario in apertura della riunione. Nell’assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con eventuale funzione di scrutatore, i candidati alle medesime cariche.
- L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
- Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
- Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai tre scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione. I verbali delle delibere Assembleari, così come il Bilancio d’esercizio annuale, comunque dovranno essere affissi alla bacheca sociale o sul sito internet dell’Associazione per almeno 60 giorni dalla data della riunione affinché vi sia la massima informativa per i Soci e per i Terzi eventualmente interessati.
- Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’art. 2532 secondo comma del Codice civile e normalmente sono deliberate per alzata di mano ma possono essere, a richiesta dell’assemblea, effettuate per chiamata individuale o a scrutinio segreto. In tale ultima ipotesi l’Assemblea provvederà a nominare, tra i presenti, tre scrutatori che tra loro eleggeranno un Presidente. Il verbale dello scrutinio sarà riportato dal Presidente della riunione nel verbale della stessa.
Articolo 9 – Diritti di partecipazione
- Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie della Associazione i soli soci, maggiorenni, in regola con il versamento della quota annua o dei contributi integrativi deliberati e richiesti dal Consiglio Direttivo (di cui al precedente art 4 lett. i, art 4 lett. m, art 5 lett. f) e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. I minorenni saranno rappresentati nelle Assemblee, per le quali il Consiglio Direttivo ha deliberato e disciplinato quanto previsto al precedente art. 5 lett. c, esclusivamente per tramite del Soggetto che ha presentato l’istanza di adesione di cui al precedente art 4 lett d).
- Viene espressamente vietata una ripartizione dei voti in base al gettito contributivo e, quindi, si ribadisce il principio del voto singolo richiamato dal TUIR art 148 c. 8 lett. e) riprendendo il criterio indicato all’articolo 2532 c. 2 del Codice Civile.
- Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, altri associati. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l’Associazione registra un numero di associati inferiore a mille cinquecento e di cinque associati se registra un numero di associati pari o superiore a mille cinquecento.
- Si applicano l’art 2372 comma 4 e 5 e l’articolo 2373 del Codice civile, in quanto compatibili.
- Nelle deliberazioni che sono riferite direttamente o indirettamente o che contengono nell’ordine del giorno argomenti che riguardano:
- l’approvazione del bilancio,
- l’approvazione del regolamento interno
- la nomina o la revoca e le responsabilità di uno o più amministratori
i consiglieri non hanno diritto di voto.
Articolo 10 – Competenze Inderogabili dell’Assemblea
- Sono inderogabilmente competenza dell’assemblea:
- la nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- la nomina e revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l’istituzione, quando ritenuto opportuno, del Comitato Tecnico/Scientifico e del Collegio dei Probiviri, con l’approvazione del regolamento interno su proposta del Consiglio Direttivo come indicato al successivo art 17 lett d);
- l’approvazione del regolamento interno su proposta del Consiglio Direttivo come indicato al successivo art 17 lett d);
- l’approvazione del bilancio;
- la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- la delibera sull’esclusione degli associati, se dalla medesima non è stato eletto e costituito altro organo anche con tali funzioni;
- la delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
- l’approvazione dell’ eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- la delibera dello scioglimento, della trasformazione, della fusione o della scissione dell’Associazione;
- la delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Articolo 11 – Modalità specifiche per l’Assemblea Ordinaria
- La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà almeno sette giorni prima dell’adunanza mediante affissione di avviso nella sede della Associazione ovvero con qualsiasi altro strumento idoneo che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno (a titolo esemplificato ma non esaustivo: e-mail, lettera raccomandata, pubblicazione sui quotidiani locali etc.).
- Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
- L’assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo.
- Qualora particolari condizioni lo richiedano, la convocazione dell’assemblea, di cui alla precedente lett. c) del presente articolo, può avvenire entro ulteriori 60 giorni previa specifica delibera motivata assunta da parte del Consiglio Direttivo. La motivazione dovrà essere comunicata all’Assemblea dei Soci.
- Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali della Associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi della Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della Associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 10.
Ad esclusiva discrezione del Consiglio Direttivo, per particolari argomenti posti all’Ordine del Giorno dell’Assemblea Ordinaria la cui trattazione riveste evidente rilevanza per la vita associativa sarà ammessa, ai fini della determinazione delle presenze per i “quorum deliberativi” di cui al successivo art 12, anche la consultazione a mezzo di posta elettronica ordinaria (e-mail). Il Socio che non potrà essere presente personalmente alle assemblee convocate dall’Associazione, potrà esprimere il proprio voto anche manifestando la propria volontà con indicazioni scritte che dovranno essere trasmesse dal Socio stesso a mezzo di e-mail presso la casella di posta specificatamente identificata, entro le 24 ore antecedenti la data fissata per la riunione.
Articolo 12 – Modalità specifiche per l’Assemblea Straordinaria
- L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede della Associazione ovvero con qualsiasi altro strumento idoneo che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno (a titolo esemplificato ma non esaustivo: e-mail, lettera raccomandata, pubblicazione si quotidiani locali etc.).
- Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
- L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale, nomina degli Organi di Controllo quando non specificatamente richiesti dalla legge ma per esplicita volontà dell’Assemblea dei Soci, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento della Associazione e modalità di liquidazione.
Articolo 13 -Validità delle delibere assembleari
- L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti
- L’Assemblea Ordinaria, in seconda convocazione, che non potrà essere convocata prima delle 24 ore successive alla prima convocazione sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in regola con il versamento della quota associativa.
- Ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile, l’Assemblea Straordinaria sia in prima che in seconda convocazione
- per deliberare la modifica dell’Atto Costitutivo e/o dello Statuto dell’Associazione occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto ed il voto favorevole di almeno della maggioranza dei presenti in regola con il versamento della quota associativa;
- per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto di almeno 3/4 degli associati aventi diritto.
Articolo 14 – Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo è l’organo a cui compete la conduzione ordinaria e straordinaria dell’Associazione ed è composto da un numero di da 7 a 11 (undici) componenti denominati Consiglieri/Amministratori. Il loro numero è determinato dall’Assemblea dei Soci e sono nominati dall’Assemblea stessa.
- La maggioranza degli Amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero tra le persone indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l’articolo 2382 del Codice civile.
- Se non vi dovesse aver provveduto l’Assemblea dei Soci in sede di elezione dell’Organo Amministrativo, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario -Tesoriere. Sono previste le seguenti cariche:
- il Presidente che rappresenta l’Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne attua le decisioni;
- il Vice Presidente, che intervenire in rappresentanza dell’Ente ed in sostituzione del Presidente solo nel caso di prolungato materiale impedimento di questi;
- il Segretario a cui competono le attribuzioni che vengono assegnate all’inizio del mandato (verbalizzazione, attuazione di pratiche burocratiche, ecc.) e riguardano la parte burocratica dell’Associazione;
- il Tesoriere che cura la situazione finanziaria dell’Associazione e rende conto ogni volta che viene richiesto dal Consiglio Direttivo e dalla Assemblea dei soci.
Le cariche di Vice-presidente, Segretario e/o Tesoriere possono essere cumulate anche sin capo ad un solo soggetto; ciò in base alle esigenze dell’Associazione ed alle disponibili dei singoli incaricati.
- Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica un anno ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.
- Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte di altri Enti del Terzo Settore nazionali o locali a radiazioni o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
- Gli Amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
- Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
- Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo.
- Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del Codice civile.
- Gli amministratori, i direttori, i componenti dell’organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice civile e dell’articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.
Articolo 15 – Dimissioni
- Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro:
- del primo dell’elenco delle Persone Fisiche, votate dall’Assemblea dei Soci in sede di nomina del Consiglio Direttivo, ma non eletto;
- nel caso in cui non vi siano stati altri soggetti votati dall’Assemblea dei Soci in sede di nomina del Consiglio Direttivo, per cooptazione del candidato supplente individuato dai Consiglieri superstiti con ratifica dell’incarico alla prima assemblea dei Soci utile.
- Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.
- Nel caso di dimissioni o impedimento non temporaneo del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
- Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza
ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria della Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.
Articolo 16 -Convocazione del Direttivo
- Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.
- Alle riunioni dovranno essere convocati i coordinatori delle varie sezioni autonome, se istituite, ogni qualvolta all’ordine del giorno vi siano argomenti che riguardano l’attività da queste gestita.
Articolo 17 – Compiti del Consiglio Direttivo
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- deliberare sulle domande di ammissione dei soci come da precedente art 4 lett c) e deliberare sull’esclusione dei Soci morosi come da precedente art 6 lett d);
- stabilire l’ammontare della quota annuale e/o del contributo integrativo e comunicarli all’assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio come da precedenti art 4 lett m) e art 5 lett f);
- perseguire le finalità previste dallo statuto, curare l’attuazione delle linee programmatiche promosse dall’Assemblea dei soci e di quelle approvate;
- compilare l’eventuale regolamento interno e redigere gli eventuali regolamenti relativi all’attività sociale, quando richiesto da specifiche normative o dall’Assemblea dei Soci con delibera, da sottoporre all’Assemblea stessa per la sua approvazione;
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea completo della nota illustrativa di missione ed opportunamente integrata della documentazione relativa ai criteri ed alla rilevanza del carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’articolo 2 lettera b) parte Il) del presente statuto;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria nel rispetto dei precedenti artt. 11, 12 e 13;
- adottare i provvedimenti di radiazione come da precedente art 6, verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- designare i propri rappresentanti nei vari Enti o Organismi che operano in settori analoghi nell’ambito del proprio territorio e/o Enti o Organismi di coordinamento degli Enti del Terzo Settore sia nell’ambito locale, regionale o nazionale;
- designare i componenti del Comitato Tecnico/Scientifico quando questo è stato istituito con delibera dell’Assemblea dei Soci.
- Esso ha inoltre i seguenti ruoli:
- provvede a tutto quanto necessario per i perfezionamenti dell’iscrizione dell’Associazione presso il Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni competente territorialmente ovvero, fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, provvede all’iscrizione nei Registri APS previsti dalla specifica normativa di settore
- provvede alle comunicazioni obbligatorie al Registro Unico comprese tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente;
- provvede alla formalizzazione delle comunicazioni obbligatorie imposte per legge presso la Pubblica Amministrazione, Pubblici Uffici ovvero Pubblici Registri
- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell’Assemblea Sociale;
- assegna gli incarichi di lavoro;
- approva i programmi di Attività;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale.
Articolo 18 – Il Presidente
- Il Presidente dirige la Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza
- Al Presidente spetta:
- la firma sociale e la rappresentanza legale dell’Associazione esercitata in ottemperanza a precise indicazioni del Consiglio Direttivo, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio;
- la convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo e della Assemblea dei soci;
- la nomina del Presidente del Comitato Tecnico/Scientifico ove istituito.
Articolo 19 – Il Vice-Presidente
- Il Vice-Presidente, nel caso in cui venga nominato, sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Articolo 20 – Il Segretario – Tesoriere
- Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e cura gli adempimenti di carattere formale.
- Il Tesoriere cura l’amministrazione della Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.
- Il segretario ed il Tesoriere potranno avvalersi di collaboratori scelti, previa autorizzazione del Presidente, anche tra persone esterne dell’Associazione.
Articolo 21 – Collegio dei Revisori e/o Revisore Unico
- Quando espressamente previsto dalla vigente normativa e secondo i criteri determinati dalla medesima l’Assemblea Generale Ordinaria elegge, con maggioranza ordinaria, alternativamente, anche tra i non soci:
- in caso di forma Collegiale, numero tre Revisori effettivi e due supplenti . In questo caso i componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma 2, del codice civile ed i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni e tale loro attività è a titolo oneroso solo nel caso in cui sia resa nell’ambito di specifica professionalità. Il loro compenso è determinato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci;
- in alternativa e in caso di Organo monocratico, un Revisore Unico dotato di specifica professionalità e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397. Lo stesso dura in carica quattro e tale attività è a titolo oneroso solo nel caso in cui sia resa nell’ambito di specifica professionalità. Il compenso è determinato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci.
- Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice Civile.
- I Revisori e/o il Revisore Unico esercitano il controllo sulla gestione economica e finanziaria dell’Associazione, sulla corretta applicazione delle disposizioni di legge e delle disposizioni statutarie, e ne riferiscono con apposita relazione all’Assemblea annuale nell’ambito della relazione di accompagnamento al Bilancio.
- L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.
- L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Dlgs 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del Dlgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
- I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- Ove ricorreranno le condizioni previste all’art 31 del D.Lgs. 117/2017 in materia di Revisione Legale dei Conti, in tal caso l’Assemblea dei Soci sarà chiamata a nominare un revisore legale dei conti con le modalità previste per l’Assemblea Ordinaria
- Nel caso in cui, per volontà dell’Assemblea dei Soci, pur non ricorrendone gli obblighi per legge, sia nominato un Organo di controllo (sempre con i criteri di cui alla precedente lettera “a”) ovvero , nel caso di nomina di un Revisore Legale dei conti ovvero sia affidato anche l’incarico della revisione legale dei conti all’Organo di Controllo, per tali nomine saranno necessarie le maggioranze qualificate previste dall’art. 21, comma 2 e.e.,
- Le cariche di cui al presente articolo hanno durata pari a un anno due anni
Articolo 22 -Il Comitato Tecnico/Scientifico e Il Collegio dei Probiviri
Quando espressamente richiesto dalla maggioranza dell’Assemblea validamente costituita, tale organo elegge:
- Il Comitato Tecnico/Scientifico
- il Collegio dei Probiviri.
Il Comitato Tecnico/Scientifico
- Il Comitato Tecnico/Scientifico, è composto da esperti (anche stranieri) individuati dal Consiglio Direttivo con conoscenze e competenze nella materia di cui all’oggetto sociale.
- Il Comitato Tecnico/Scientifico, è organo consultivo dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo su tutti gli aspetti documentali, storici, scientifici e culturali connessi con l’Associazione.
- Alle sedute del Comitato Tecnico/Scientifico partecipa il Presidente dell’Associazione o un suo delegato.
- Il Comitato Tecnico/Scientifico è presieduto da un Presidente nominato dal Consiglio Direttivo tra i componenti del Comitato Tecnico/Scientifico stesso e dura in carica tre anni. Sono compiti del Presidente: convocare il Comitato Tecnico/Scientifico fissando l’ordine del giorno delle riunioni, riferire al Consiglio Direttivo le proposte del Comitato in merito al programma di attività, coordinare l’attività di ricerca programmata, tenendo conto delle modalità di interrelazione fra Consiglio Direttivo e Comitato indicate dal Consiglio.
Il Collegio dei Probiviri
- I requisiti, le modalità di candidatura e di nomina dei Probiviri, il numero di componenti del Collegio ed i relativi ruoli, la durata dell’incarico, eventuali limitazioni al numero di mandati dei componenti del Collegio, i casi e le procedure per la loro decadenza, nonché ogni altra norma relativa al funzionamento, ai compiti ed ai poteri del Collegio stesso è disciplinato dal regolamento interno che dovrà essere redatto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea come da precedente art 17 lett d)
- Le cariche di cui al presente articolo hanno durata pari a quattro anni.
Capitolo IV – Bilancio, Patrimonio e Risorse dell’Ente
Articolo – 23 – Il rendiconto o Bilancio ed i Libri Sociali
- Come indicato al precedente art. 17, spetta al Comitato Direttivo redigere, per ogni esercizio sociale, il bilancio della Associazione da sottoporre all’approvazione assembleare e che è predisposto, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro.
- Il bilancio di esercizio è comunque formato dallo Stato Patrimoniale (o Situazione Finanziaria), dal rendiconto gestionale, con l’indicazione delle entrate, dei proventi, delle uscite e dei costi dell’ente, e dalla relazione di missione, con eventuale nota integrativa, che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie completo, nel caso di attivazione del precedente art 21 , della relazione del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico e deve informare gli Associati ed i Terzi circa la complessiva situazione economico-finanziaria della Associazione.
- L’organo di amministrazione e, ove nominato, l’organo di controllo documentano il carattere secondario e strumentale dell’attività di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 117/2017 nella nota integrativa o nella relazione al bilancio o nella relazione di missione devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del Codice civile.
- Come indicato al precedente art. 11 lett c) e d) il Bilancio dovrà essere approvato entro 4 mesi dalla conclusione dell’esercizio sociale. Qualora particolari condizioni lo richiedano, l’approvazione può avvenire entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.
- Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico – finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
- Il Bilancio d’Esercizio, accompagnato dalla Relazione di Gestione e/o di Missione e, nel caso di attivazione del precedente art 21, comprensivo della relazione del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione e messo a disposizione dei Soci almeno 15 giorni prima della data prevista per l’Assemblea dei Soci che dovrà deliberarne l’approvazione.
- Il Bilancio d’Esercizio, completo di tutti gli allegati, dovrà essere redatto nelle forme espressamente previste per legge e dovrà essere pubblicato annualmente ed aggiornato nel proprio sito Internet, o nel sito Internet della rete associativa cui eventualmente aderirà l’Associazione Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell’associazione o su altri mezzi di informazione liberamente raggiungibili da chiunque ne abbia interesse.
- Il Bilancio d’Esercizio completo come indicato al precedente, punto f), dovrà essere comunicato entro 30 giorni, o nel diverso termine definito dalla normativa, agli Enti preposti ed al Registro Unico Nazionale del terzo Settore con le modalità e nei termini indicati dalle specifiche normative ove previste.
- Altresì la contabilità afferente al Bilancio eventualmente sarà messa a diposizione dei Soci che ne richiedessero la visione. In questo caso il Comitato Direttivo darà indicazione perché, entro 7 giorni, tutti i documenti necessari siano depositati presso gli Uffici Amministrativi dell’Associazione o presso professionista di fiducia dell’Ente. I Soci potranno prenderne visione ma non potranno asportare alcun documento sociale.
- Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa. Il bilancio sociale deve essere affisso presso la sede sociale, e trasmesso a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzato per il tramite del sito sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.
- La verifica da parte dei Soci, per il controllo della gestione, potrà essere effettuata anche infrannualmente solamente su esplicita richiesta sottoscritta da almeno il 33% dei Soci aventi il diritto di voto, in regola con il versamento della quota annuale di adesione al sodalizio. Gli stessi richiedenti indicheranno, nella richiesta, tre delegati tra i firmatari, i quali potranno anche avvalersi della collaborazione di un professionista qualificato, che saranno preposti alle attività di controllo con le stesse modalità di cui al punto precedente fatto salvo che il Consiglio avrà a disposizione 30 giorni per mettere a disposizione tutti i documenti necessari presso gli Uffici Amministrativi dell’Associazione o presso professionista di fiducia dell’Ente. I documenti messi a disposizione saranno consultabili ma non potranno essere asportati dal loro luogo di conservazione. A tale verifica potranno essere altresì presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, il Presidente del Collegio dei Revisori e/o il Revisore Unico.
- Oltre le scritture contabili l’Associazione deve tenere:
- il libro degli associati o aderenti tenuto a cura del Consiglio Direttivo o Altro Organo Istituzionale da questi espressamente delegato;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico tenuto a cura del Segretario con obbligo di verifica della correttezza dell’adempimento da parte del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo direttivo, tenuto a cura del Segretario con obbligo di verifica della correttezza dell’adempimento da parte del Consiglio Direttivo
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, quando questo è stato istituito per volontà dell’assemblea o per specifica disposizione di legge, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono;
- il libro dei Soci Volontari dove vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa tenuto a cura del Consiglio Direttivo o da Altro Organo Istituzionale da questi espressamente delegato
Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, terzo secondo le modalità previste al precedente punto i).
Articolo 24 – Anno sociale
- L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° settembre e terminano il 30 agosto.
Articolo 25 – Patrimonio e Fonti Di Finanziamento
- Il patrimonio è costituito inoltre dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’Associazione, da obbligazioni ed altri titoli pubblici e dal fondo di riserva, dalle eccedenze degli anni precedenti o da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
- Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate, è destinato allo svolgimento dell’attività statutaria di interesse generale per l’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- Ai fini di cui al comma precedente, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell’Associazione.
- L’Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione solo per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
- In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio competente preposto per legge che potrà essere a seconda della vigenza dei disposti normativi
- dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del terzo Settore
- dell’Organismo di controllo (di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662/96) istituito presso la Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- di altra istituzione preposta per legge,
e comunque fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti di Promozione Sociale e/o del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo che avvengono in assenza o in contrasto con il parere di cui al periodo precedente sono nulli.
- Le Fonti di Finanziamento sono costituite da:
- dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, e dai contributi degli associati;
- dal ricavato delle attività di cui all’art 2 lett b) e 3 del presente statuto;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero della gestione di servizi, progetti, di strutture pubbliche e private;
- da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria nel rispetto dei limiti di legge e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- dai contributi di organismi internazionali, dell’Unione europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche;
- dai titoli di solidarietà;
- da lasciti, eredità, donazioni e legati, da erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
Articolo 26 – Pubbliche raccolte di Fondi e Risorse dell’Associazione
- I mezzi finanziari possono essere altresì essere costituite dalle raccolte fondi e per tali si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall’Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
- L’Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, e ispirandosi a verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo Settore.
- L’Associazione in concomitanza delle raccolte pubbliche di fondi deve inserire all’interno del rendiconto o del bilancio redatto ai sensi del precedente art 23 , entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un rendiconto specifico redatto in conformità alla normativa, tenuto e conservato ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all’articolo 79, comma 4, lettera a) del D.Lgs 117/2017.
- Per quanto attiene alle Risorse, l’Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia strettamente necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al limite indicato da specifiche disposizioni di legge.
Capitolo V – Norme particolari, Liquidazione e norme transitorie finali
Articolo 27- Sezioni territoriali
- L’assemblea, nella sessione ordinaria e quando ritenuto opportuno, potrà costituire delle sezioni territoriali nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
- Per tali sezioni nominerà un Responsabile, il quale dovrà riferire al Consiglio Direttivo in merito al proprio operato, ma che non avrà alcun potere di rappresentanza dell’Associazione.
Articolo 28 – Clausola compromissoria
- Tutte le controversie insorgenti tra la Associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale che giudicherà secondo equità. Le modalità di costituzione potranno essere identificate con apposito regolamento approvato dall’Assemblea dei Soci ovvero, in mancanza di questo, saranno quelle previste dall’ Ente di Promozione di appartenenza.
Articolo 29 – Scioglimento
- Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci. Potranno essere espressi solo i soli voti personali, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento della Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
- L’assemblea, all’atto di scioglimento della Associazione, delibererà, la devoluzione del patrimonio residuo, previo parere positivo dell’Ufficio competente preposto per legge che potrà essere a seconda della vigenza dei disposti normativi
- dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del terzo Settore
- dell’Organismo di controllo (di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662/96) istituito presso la Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- di altra istituzione preposta per legge.
Articolo 30 – Iscrizione a registri esistenti o al registro Unico del Terzo Settore
- L’Associazione, nei termini e con le modalità previste dalla normativa specifica considerando la vigenza ed efficacia della stessa, provvede:
- all’iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce fornendo le informazioni di cui all’articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all’articolo 83 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.
- all’iscrizione al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale ai sensi della Legge regionale Piemonte n° 7/2006, successive modificazioni e suoi regolamenti, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni dalla stessa normativa nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità istituzione che persegue l’associazione.
- Nelle more dell’istituzione del Registro Unico Nazionale del terzo Settore, si iscrive ai registri regionali esistenti
- Una volta iscritta, l’Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell’iscrizione
- Fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l’associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione nei Registri APS previsti dalla specifica normativa di settore. Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell’associazione, ai sensi dell’art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale o nazionale delle associazioni di promozione sociale.
Articolo 31 – Norma transitoria e rimando alle disposizioni del Codice Civile
- Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto previsto
- dalle norme del Codice Civile,
- da disposti normativi di cui al D.lgs. 460/97, della legge 383/2000 per quanto efficaci ed applicabili,
- dal D.lgs. n° 117 del 03.07.2017 per quanto efficace ed applicabile e le relative disposizioni di attuazione,
- nonché la normativa specifica di settore
Per quanto non è riconducibile ai riferimenti di cui sopra, decide l’Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.
Galliate, il 03/12/2019